Rinnovato il CCNL del Coni

 


 



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per il personale dipendente del CONI Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato


 


Il contratto ha valenza dal 1° gennaio 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato con le decorrenze di seguito indicate. Le misure degli stipendi sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non comportano il ricalcolo di tutte le retribuzioni indirette o differite per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.


 


Incrementi mensili della retribuzione tabellare


Valori da corrispondere per 13 mensilità



































































































Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 25,97 25,97 47,31 140,86
Quadro 24,24 24,24 44,16 131,47
D1 20,86 20,86 38,00 113,15
D2 19,39 19,39 35,33 105,18
C4 18,19 18,19 33,15 98,69
C3 16,80 16,80 30,61 91,15
C2 15,33 15,33 27,94 83,18
C1 15,07 15,07 27,46 81,75
B4 14,91 14,91 27,16 80,85
B3 13,97 13,97 25,46 75,81
B2 12,82 12,82 23,35 69,54
B1 12,62 12,62 23,00 68,49
A4 12,54 12,54 22,85 68,04
A3 12,04 12,04 21,93 65,29
A2 11,45 11,45 20,86 62,10
A1 11,05 11,05 20,13 59,94


 


Nuova retribuzione tabellare


Valori per 12 mensilità



































































































Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 42.995,10 43.306,69 43.874,38 45.564,65
Quadro 40.131,63 40.422,47 40.952,35 42.530,05
D1 34.538,59 34.788,90 35.244,93 36.602,75
D2 32.106,41 32.339,08 32.763,01 34.025,20
C4 30.124,11 30.342,42 30.740,17 31.924,44
C3 27.823,32 28.024,96 28.392,33 29.486,15
C2 25.389,10 25.573,10 25.908,33 26.906,45
C1 24.953,78 25.134,62 25.464,10 26.445,11
B4 24.680,24 24.859,10 25.184,97 26.155,23
B3 23.139,87 23.307,57 23.613,10 24.522,80
B2 21.225,10 21.378,92 21.659,16 22.493,59
B1 20.904,56 21.056,06 21.332,08 22.153,90
A4 20.768,13 20.918,64 21.192,85 22.009,31
A3 19.929,48 20.073,92 20.337,06 21.120,54
A2 18.956,68 19.094,06 19.344,36 20.089,60
A1 18.295,69 18.428,28 18.669,85 19.389,11


Indennità funzione Quadri
In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. L’indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale. Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell’indennità è definita al 18%. Tali indennità compensano la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.


Comporto
In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto a seguito delle complicanze derivanti dall’infezione da Covid-19, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle stesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia pomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti incapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.


Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 3 mesi da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 80/2015. Tale periodo di è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e spetta il trattamento economico di cui all’art. 36, comma 2.


Cessione delle ferie
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia necessità di prestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:


Orario elastico
L’orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali, i servizi erogati dalle articolazioni territoriali della Società delle Federazioni. Fferma restando la normale durata dell’orario giornaliero, al lavoratore può essere richiesto, con comunicazione formale e previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell’orario di lavoro al completamento dell’orario previsto. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell’anno.


lndennità apicale consolidato (IAC)
A decorrere dal 1° gennaio 2021:
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00;
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00;
–  dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00.
Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all’anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un’ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l’integrazione dell’ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l’attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell’art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l’anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell’indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all’assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.


Compenso Incentivante la Produttività
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1° gennaio 2017 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.


 


Indennità di Turno



















































Posizione economica

IndennitàGiornaliera

Quadro S.  
Quadro  
D1 21,26
D2 19,77
C4 18,55
C3 17,13
C2 15,63
C1 15,37
B4 15,19
B3 14,25
B2 13,07
B1 12,87
A4 12,78
A3 12,27
A2 11,67
A1 11,26


Indennità di Trasferta
Per ciascuna giornata di trasferta al personale, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) l’indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla seguente tabella, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
Per le trasferte di durata inferiore all’orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 ore il trattamento economico è calcolato ad ore.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.


Indennità di Trasferta Nazionale









































































Trasferte Nazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 40 40 40
Q 40 40 40
C4 84 191 172
C3 78 177 159
C2 73 163 146
C1 71 160 144
B4 71 159 143
B3 67 150 135
B2 63 138 124
B1 62 136 123
A4 62 135 122
A3 60 131 118
A2 57 125 112
A1 56 121 109


 


Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l’indennità di trasferta giornaliera è pari determinata alla tabella;
b) i rimborsi dei pasti di sono incrementati del 30%.









































































Trasferte Internazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 70 70 70
Q 70 70 70
C4 123 210 191
C3 116 196 178
C2 108 182 165
C1 107 179 163
B4 106 178 162
B3 101 169 154
B2 96 157 143
B1 95 155 142
A4 94 154 141
A3 92 149 137
A2 89 144 131
A1 87 140 128