Istanza per il riconoscimento contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%

 

È stato approvato dall’Agenzia delle entrate il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%”, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503).

L’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34,/2020, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

Il contributo spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.

 

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’IRPEF con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.

 

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto deve contenere le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;

  • il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo;

  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

  • le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto;

  • la dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale, ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore;

  • l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;

  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;

  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo; un quadro B
per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2023 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70%, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione.

Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

 

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo.