Variazione catastale e Superbonus: le comunicazioni dell’Agenzia

 

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate rende note le modalità con le quali viene inviata al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (Agenzia delle ntrate, provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133).

L’art. 1, comma 86, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) verifichi, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

 

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

 

 Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

  • identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;

  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, contenente le suddette informazioni, viene inviata al domicilio digitale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed è resa anche disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

 

Agenzia entrate-Riscossione: rate fino a 7 anni con procedura online

 

Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 8 gennaio 2025).

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha modificato l’articolo19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.

 

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

 

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

 

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia entrate-Riscossione, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via PEC o in alternativa da consegnare agli sportelli.

 

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il Decreto n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste “documentate”, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

 

Il Decreto ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

 

Per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

 

Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2024: dichiarazione sostitutiva investimenti realizzati

 

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025 i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2024, possono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati” nel medesimo anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2025).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

 

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 e i requisiti di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola dichiarazione sostitutiva.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. 

 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve essere barrata la casella relativa alla rinuncia.
La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova dichiarazione entro il termine di scadenza previsto.

 

Dichiarazione dei redditi: dal Fisco le bozze dei modelli 2025

 

I modelli Redditi 2025 in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate. Online anche la dichiarazione IRAP con le ultime novità normative (Agenzia delle entrate, comunicato 4 gennaio 2025).

Dopo le bozze di 730/2025 e 770/2025, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione nuovi modelli dichiarativi, attualmente disponibili in versione non definitiva.

 

Le bozze dei modelli in questione includono:

  • modello Redditi Persone fisiche;

  • modello Società di persone;

  • modello Società di capitali;

  • modello Enti non commerciali;

  • modello Consolidato nazionale e mondiale;

  • modello IRAP.

La dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (Cu) 2025 sono già state approvate definitivamente a metà gennaio.

 

Nel modello Redditi Persone fisiche (PF), emergono diverse novità significative. Tra queste, la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito e l’introduzione di un nuovo regime agevolato per i redditi dominicali e agrari destinati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Inoltre, vi sono modifiche rilevanti nella tassazione delle locazioni brevi. Il quadro Rc del modello include il “bonus tredicesima” e le nuove regole per il regime agevolato destinato ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, è ancora in fase di definizione e non è incluso nella bozza attuale.

 

Sono anche disponibili le bozze per le dichiarazioni dei redditi delle delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

 

Infine, l’Agenzia comunica che il modello IRAP è stato aggiornato per riflettere le recenti modifiche normative che hanno interessato la relativa disciplina.

 

Iscrizione ipoteca giudiziale derivante da accordo di mediazione e regime di esenzione fiscale

 

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’applicazione delle agevolazioni recate dall’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell’accordo di mediazione (Agenzia delle entrate, risposta 3 febbraio 2025, n. 3).

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia (artt. 6 e 8).

All’esito del suddetto procedimento, se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell’accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.

Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale (sia in caso di raggiungimento dell’accordo amichevole sia per intervenuta accettazione della proposta di conciliazione formulata dal mediatore). Tale verbale conclusivo dell’iter conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni apposte.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

Ai fini fiscali, è stata introdotta anche una peculiare disciplina di carattere agevolativo, in materia di imposte indirette, per gli atti del procedimento di mediazione. In particolare, la vigente previsione di cui all’articolo 17, comma 1 del predetto decreto, come modificata dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Per quanto concerne l’applicazione, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del regime di favore sopra individuato, l’Agenzia delle entrate ritiene che nell’ambito di tale definizione siano ricompresi anche quei tributi non espressamente menzionati dalla norma.

Detto regime di esenzione, come già precisato con la risposta n. 235/2020, trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell’accordo.

 

L’Agenzia, dunque, rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell’ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1, non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’iscrizione ipotecaria che l’Istante, nel caso di specie, intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione.