Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

 

A partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,5%. È quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane in un avviso pubblicato sul sito istituzionale il 24 settembre 2024.

Il giorno 12 settembre 2024 è stato pubblicato un comunicato da parte della Banca Centrale Europea che informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il
quale orienta la politica monetaria.

 

Ne consegue che a partire dal giorno 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente:

  • al 3,65%;

  • al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 bis del Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 

 

MIMIT, schema di decreto interministeriale sull’obbligo assicurativo per le imprese

 

Il MIMIT informa che il 23 settembre 2024 si è svolto l’incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali ministero delle (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 settembre 2024). 

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

 

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal D.D.L. “Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

 

Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal MEF d’intesa con il MMIMIT, definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;

  • l’oggetto della copertura assicurativa;

  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

 

Nuova Sabatini Capitalizzazione: presentazione delle domande per i contributi alle PMI

 

Il MIMIT ha comunicato che dal primo ottobre le imprese che investono in beni strumentali potranno presentare le domande per i contributi messi a disposizione dalla Nuova Sabatini Capitalizzazione (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 18 settembre 2024).

L’articolo 21 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5 % per le micro e piccole imprese;

  • 3,575 %, per le medie imprese.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la circolare del 22 luglio 2024, n. 1115, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione“. Tale provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024.

 

Agenzia delle entrate-Riscossione: pagamento quinta rata Rottamazione-quater

 

Il 15 settembre è scaduta la quinta rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle, originariamente in scadenza al 31 luglio 2024. Grazie, però, ai 5 giorni di tolleranza, i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024 verranno considerati tempestivi (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 16 settembre 2024).

Per mantenere i benefici della Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quinta rata entro il 15 settembre 2024, come previsto dal D.Lgs. n. 108/2024.

In considerazione, però, dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

L’ultima rata del 2024 andrà, poi, saldata entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella comunicazione delle somme dovute. 

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione rammenta come il Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, abbia previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto stesso, la proroga di 3 mesi dei termini e delle scadenze della Definizione agevolata.

 

Infine, ricorda AdeR, in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre il termine ultimo o di importi parziali si determinerà la perdita dei benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

Una copia della comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Altrimenti, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Qualora si volesse procedere col pagamento in forma agevolata soltanto di alcune cartelle/avvisi contenute nella suddetta comunicazione delle somme dovute, è possibile utilizzare il servizio “ContiTu”.

 

Istanza per il riconoscimento contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%

 

È stato approvato dall’Agenzia delle entrate il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%”, con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503).

L’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34,/2020, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

Il contributo spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70% del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.

 

L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’IRPEF con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione IRPEF.

L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza.

 

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto deve contenere le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;

  • il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo;

  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;

  • le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto;

  • la dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale, ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore;

  • l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;

  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;

  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo; un quadro B
per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2023 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70%, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione.

Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

 

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A..

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo.