Iva: servizi di manutenzione elicotteri territorialmente rilevanti

 


I servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite un centro servizi, anch’esso italiano, rappresentano un’unica prestazione Iva territorialmente rilevante (Agenzia Entrate – consulenza giuridica 23 febbraio 2022, n. 4).

In tema di trattamento IVA delle operazioni complesse, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18 ha chiarito che quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.


Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.


Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.


In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi.


Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un’operazione è complessa piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di Giustizia UE occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, ivi compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione, comprovata da elementi oggettivi.


Nel caso di specie, i servizi di manutenzione degli elicotteri formano un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.


Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto IVA, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.


 

Enasarco: massimali e minimali 2022

 


Aggiornati gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (ENASARCO – Comunicato 11 febbraio 2022)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:


– Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).

– Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre).

 

Ristorazione collettiva: in G.U. le modalità di erogazione dei contributi

 


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi, di cui all’art. 43-bis, co. 2, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 (DL Sostegni-bis), alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:


– 56.29.10 – Mense;


– 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale.


Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019.


Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le imprese alla data di presentazione dell’istanza devono:


– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;


– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;


– presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti;


– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;


– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (la predetta condizione non si applica alle microimprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:


– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);


– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare dell’aiuto

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.


Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti con le seguenti modalità:


– le risorse finanziarie sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);


– le risorse finanziarie che residuano dall’assegnazione sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.


Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per ottenere il contributo le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.


L’istanza può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.


Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

 

Vending machine: memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

 


Agenzia delle entrate, con la risposta 22 febbraio 2022, n. 88, fornisce chiarimenti sul corretto comportamento da adottare al fine di evitare che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – tramite “distributori automatici” – possa generare una duplicazione d’imposta in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.

L’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti».
Non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie (art. 2, co. 1, DPR n. 696/1996).
L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tuttavia, ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Pertanto, dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di specifiche caratteristiche sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere alternativamente certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015);
b) “mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline” (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696) – con riferimento alle ipotesi residuali, individuate dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, per cui ancora non ricorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
c) ex articolo 2, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e rilascio, ove previsto, del documento commerciale.
Sulla base di quanto sopra esposto – nell’ipotesi in cui la medesima operazione sia “certificata” mediante l’invio dei corrispettivi direttamente dai “distributori automatici” e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente – si ritiene plausibile l’annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante la “Torre di ricarica” per ricaricare le tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente sia sempre in grado – anche in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria – di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della Vending Machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella Liquidazione IVA, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015.
A titolo esemplificativo, nel caso prospettato dall’istante, potranno essere adottate le seguenti accortezze:
– eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le cd tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice di riferimento della tessera, al momento del suo rilascio, al cliente medesimo;
– indicare nella fattura emessa, tra l’altro, il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, e la data di ricarica;
– consegnare la fattura, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, « non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo;
– in alternativa, consegnare, non oltre il momento di ultimazione dell’operazione di ricarica, una apposita quietanza ( ex articolo 1199 del codice civile), che riporti il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, i dati di riferimento del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi detta quietanza nella fattura elettronica emessa;
– lasciare traccia nella fattura elettronica emessa, mediante annotazione nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”, che l’imponibile e l’imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 127 del 2015; compilare, come ipotizzato dall’istante, un «report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche», al fine di consentire la riconciliazione tra l’imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” di cui alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva.


 

 

Rimodulazione aliquote e scaglioni di reddito ai fini IRPEF

 



A decorrere dal 1° gennaio 2022 il sistema di determinazione dell’IRPEF è modificato attraverso una riduzione da cinque a quattro delle aliquote applicabili e la rimodulazione dei rispettivi scaglioni di reddito. (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).


In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’attuale formulazione del TUIR prevede che l’imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.


Prima delle modifiche il TUIR prevedeva, invece, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.


Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
– la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
– la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
– è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
– i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.


La determinazione dell’imposta lorda a decorrere dal 1° gennaio 2022 può essere così schematizzata:



















SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA LORDA

fino a 15.000 euro 23 per cento 3.450 euro
Da 15.001 fino a 28.000 euro 25 per cento 3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
Da 28.001 fino a 50.000 euro 35 per cento 6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
oltre 50.000 euro 43 per cento 14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro