Contributo a fondo perduto imprese turistico-ricettive: i codici tributo per la restituzione spontanea

 


Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 14 febbraio 2022, n. 7/E).

Ai sensi dell’art. 182, co. 1 del D.L. n. 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, sono state disciplinate le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui al citato articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In particolare, l’articolo 6 del richiamato decreto, nel definire beneficiari, requisiti e determinazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive, prevede al comma 3 che “Il procedimento di gestione delle attività di erogazione dei contributi di cui al comma 2 è gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.”.
Con convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2021 tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Turismo è stato definito il procedimento di gestione delle attività di erogazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
– “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.


 

Comunicazione dati interessi su mutui per dichiarazione precompilata: variazione

 


Nella comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi su contratti di mutuo trasmessa dagli operatori finanziari ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata è inserita una nuova sezione dedicata agli operatori interessati da operazioni societarie straordinarie (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46931)

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri sostenuti dai contribuenti nell’ambito dei rispettivi rapporti, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazione precompilata) nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, con riferimento agli oneri corrisposti dai contribuenti nell’anno precedente relativamente a quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, utilizzando una delle seguenti modalità:
– direttamente, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; oppure
– tramite intermediari, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”.
Con riferimento ai dati relativi all’anno d’imposta 2021, la comunicazione è stata implementata con ulteriori informazioni di dettaglio, per consentire agli operatori finanziari coinvolti da operazioni straordinarie societarie intervenute in corso d’anno di comunicare i dati di rapporti oggetto di trasferimento.
In particolare, nel caso di mutui oggetto di trasferimento da un operatore finanziario ad un altro a causa di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di riferimento e al contempo, a causa di tale operazione, i dati del mutuo trasmessi si riferiscono solo ad una parte dell’anno, entrambi gli Operatori finanziari che sono stati coinvolti nell’operazione societaria sono tenuti a segnalare, compilando gli appositi campi del record:
a) se il mutuo è stato trasferito ad altro operatore finanziario nel corso dell’anno (a cura del “dante causa”);
b) se il mutuo è stato oggetto di trasferimento da un altro operatore finanziario (a cura dell’”avente causa”).
c) il Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario, così come definito per l’Archivio dei Rapporti Finanziari, assegnato dalla banca cedente. Nel caso in cui sia rimasto invariato dopo il trasferimento, deve essere comunque indicato.

 

Comunicazioni all’anagrafe tributaria: modificate le specifiche tecniche

 


Modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 14 febbraio 2022, n. 46900)

A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche.
Precisamente, con il provvedimento in oggetto vengono modificate le specifiche tecniche riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020).
E’ stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche” al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
E’ stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

 

Agenzie viaggi: per i servizi acquistati c’è il regime speciale Iva

 


Rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici anche i servizi singoli resi da altri soggetti e acquistati nella disponibilità dalle agenzie di viaggio prima di una richiesta da parte della clientela (Corte di cassazione – sentenza 08 febbraio 2022, n. 3857).

Ai sensi dell’art.74-ter, D.P.R. n.633/1972, le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 111/1995, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Tali disposizioni si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari, mentre non trovano applicazione per le agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.


Inoltre, per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.


Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità.


Il regime di cui all’art. 74 ter trova quindi applicazione per le vendite in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici, mentre non trova applicazione per la fornitura delle singole prestazioni, fatta eccezione per l’acquisizione, indipendentemente da una richiesta specifica, di singoli servizi, in seguito ceduti al cliente.


Pertanto, anche i servizi singoli rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici qualora siano resi da altri soggetti e siano stati “acquisiti nella disponibilità” dalle agenzie prima di una specifica richiesta del cliente.


Invero, il comma 5-bis dell’art. 74-ter stabilisce che per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’I.v.a., tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, qualora tali prestazioni siano state “precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia”.


L’applicazione della norma non richiede che l’agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggi, “anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.


L’espressione: «precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia» deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima. Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.


Alla luce della suddetta normativa, un servizio turistico può ritenersi “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia quando questa può effettivamente disporne a favore dei propri clienti in via esclusiva e senza necessità di autorizzazioni (come, ad esempio, nel caso in cui l’agenzia di viaggi non abbia la necessità della conferma della disponibilità delle camere).


Dunque, deve ritenersi applicabile il regime speciale nel caso in cui un albergo assicuri all’agenzia temporaneamente la disponibilità di un certo numero di stanze; in tal caso, fino al termine finale di disponibilità delle camere, l’agenzia può disporre liberamente delle camere stesse, senza dovere volta per volta richiedere autorizzazioni di sorta all’albergo mentre nel medesimo periodo l’albergo non può disporre delle camere, in quanto le medesime sono nella disponibilità dell’agenzia di viaggi.


Di conseguenza, la struttura alberghiera concedente, laddove cedesse a terzi, diversi dall’opzionario, le camere oggetto del patto di opzione, incorrerebbe in responsabilità nei riguardi dello stesso opzionario, non potendo, se non illecitamente, cedere a terzi il bene oggetto di opzione, né porre in essere atti che pregiudichino il trasferimento del medesimo bene, nello stato di fatto e di diritto in cui versa al momento della conclusione del correlativo patto.


Solo allo scadere del termine pattuito, le camere non utilizzate dall’agenzia ritorneranno nella disponibilità dell’albergo, che potrà liberamente farne uso, mentre, da qual momento in poi, l’agenzia non avrà più la disponibilità del servizio.


E’ questo è il caso in cui l’agenzia acquista dei singoli servizi, che poi cede a clienti, indipendentemente da una specifica richiesta, quali, ad esempio, l’acquisto da parte dell’agenzia di posti letto in albergo o su voli charter con “allotment”, ma anche l’acquisto di altri servizi con opzioni temporanee.


In tali casi, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta.


Invece, il particolare regime di determinazione del tributo non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’imposta fondato sul sistema detrattivo imposta da imposta.


In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari. Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.


 


 

Investimento 5.2 e agevolazioni per i contratti di sviluppo

 


Attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 13 gennaio 2022).

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il D.M. 13 gennaio 2022 fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativi dedicato alle domande di Contratto di sviluppo.
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:
– da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
– da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
Tali agevolazioni possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
Le agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento che rivestono carattere di ecostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.