CdM, le misure per rafforzare imprese agricole, pesca e imprese d’interesse strategico

 

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 6 maggio 2024, ha approvato un D.L. che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 6 maggio 2024, n. 80).

Il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri prevede interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio. All’interno del D.L. sono, inoltre, contenute misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell’ex ILVA.

Tra le principali novità introdotte dal decreto:

  • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;

  • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica;

  • l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023;

  • la definizione delle voci del trattamento economico spettante agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

  • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;

  • modifiche alle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell’ISMEA;

  • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;

  • l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare, con funzioni di coordinamento e in sostituzione dell’attuale Struttura di missione;

  • uno speciale procedimento di definizione degli interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica;

  • la proroga al 31 dicembre 2050 delle concessioni d’uso relative alle opere e alle infrastrutture trasferite a Acque del Sud S.p.a., la quale può subentrare nei provvedimenti concessori di derivazione a uso potabile e irriguo delle opere e delle infrastrutture del demanio statale o regionale, in concessione agli enti che insistono nel territorio in cui opera la società;

  • una disciplina più favorevole per gli impianti di interesse strategico nazionale nell’ambito della normativa relativa al procedimento per la valutazione del “rapporto di sicurezza”.

Inoltre, con riferimento all’ex ILVA, il nuovo provvedimento prevede un finanziamento pari a 150 milioni di euro per assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la continuità operativa degli stabilimenti industriali d’interesse strategico nazionale.

Viene anche stabilita la possibilità di prorogare il termine ultimo di durata del programma delle amministrazioni straordinarie affittuarie di compendi aziendali della ex ILVA S.p.a. fino al termine ultimo di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, comunque, sino alla cessione a terzi del compendio aziendale.

Infine, il D.L. Agricoltura prevede una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l’affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e alle imprese del gruppo e ricorra una situazione di somma urgenza.

 

Chiarimenti del Fisco sul regime IVA applicabile agli integratori alimentari

 

L’Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica del 3 maggio 2024, n. 2, si è espressa in ordine all’aliquota IVA applicabile in via generalizzata alla commercializzazione degli integratori alimentari, secondo l’attuale quadro normativo, nazionale e comunitario.

L’Associazione istante ritiene che agli integratori  alimentari, qualificati come tali nell’etichettatura, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari di cui all’articolo 10 del medesimo Decreto, sia applicabile l’aliquota IVA del 10% senza necessità di apposito interpello doganale preventivo.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%, che a seguito della modifica apportata dall’articolo 4ter del D.L. n. 145/2023, a decorrere dal 17 dicembre 2023 prevede: “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987″.

 

Dunque, come già chiarito dall’Agenzia nella risoluzione n. 50/E/2021, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal ”previgente” numero 80) della Tabella A, parte III. Tale nuova disposizione, però, subordina in ogni caso l’applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al D.Lgs. n. 169/2004 nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.

 

Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 169/2004 , siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, classificati tra le bevande del Capitolo 22  e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10% prevista dal suddetto numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA.

 

Misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Decreto Adempimenti: nuove istruzioni del Fisco

 

Con una nuova circolare l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Decreto Adempimenti, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, circolare 2 maggio 2024, n. 9/E).

La nuova circolare dell’Agenzia delle entrate, in particolare, analizza le misure previste agli articoli 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 del Decreto Adempimenti, nell’ambito di quattro paragrafi:

  • semplificazioni relative al pagamento dei tributi;

  • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;

  • rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici;

  • sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Tra le novità principali, l’articolo 10, comma 182, del Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.

Si tratta, nello specifico:

– delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
– delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni;
– delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
– delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

 

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

– il periodo dal 1° al 31 agosto;
– il periodo dal 1° al 31 dicembre.

 

Il D.Lgs. n. 1/2024 prevede, inoltre, nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.

All’articolo 8 del decreto Adempimenti, infatti, è previsto: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto; l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. Viene inoltre data la possibilità ai titolari di partita IVA di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto.

 

Le novità riguardano anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Nello specifico è prevista l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

 

Infine, l’articolo 22 del Decreto Adempimenti prevede sia un’implementazione dei servizi digitali esistenti, sia l’introduzione di nuovi servizi digitali. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia chiarisce che saranno messi a disposizione servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza, per consentire la registrazione delle scritture private, la richiesta di certificati e lo scambio di documentazione tra contribuenti e uffici dell’Agenzia.

Sarà inoltre ampliato il ventaglio di atti e comunicazioni a disposizione dei contribuenti all’interno del cassetto fiscale.

 

Revisione IRPEF e IRES: il Consiglio dei ministri approva D.Lgs. in esame preliminare

 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2024, n. 79).

Il nuovo decreto di revisione IRPEF e IRES, che attua le disposizioni di delega previste dalla Legge sulla riforma fiscale n. 111/2023, prevede tra le principali novità:

  • modifiche alla disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario. La nuova disciplina comprende in tale reddito anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente;

  • l’ampliamento delle componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, vengono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

  • nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente determinate condizioni;

  • l’introduzione del principio di onnicomprensività quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo (in analogia ai lavoratori dipendenti). Viene prevista l’esclusione dalla formazione del reddito, oltre dei contributi assistenziali e previdenziali, anche: delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi. Oltre a ciò, viene confermato il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta e viene esteso il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale. Infine, viene introdotto il principio di neutralità fiscale.

Il nuovo D.Lgs. stabilisce, inoltre, che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assuma come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

 

Con le nuove diposizioni viene anche realizzata una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

Si evidenziano interventi in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.

 

Infine, il Governo apporta modifiche al regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, con interventi in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.

 

Accesso alla dichiarazione precompilata 2024: soggetti autorizzati e dati inseriti

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell’accesso e le modalità d’accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale.