Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in un fondo immobiliare

 

Attraverso un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate da una società di gestione del risparmio co-investitrice in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura immobiliare, sono stati richiesti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle quote di partecipazione dei manager nel nuovo fondo immobiliare chiuso che la società ha intezione di istituire (Agenzia delle entrate, risposta 24 febbraio 2025, n. 44).

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Questi requisiti includono un impegno di investimento complessivo da parte dei dipendenti e degli amministratori pari ad almeno l’1% dell’investimento totale effettuato dall’OICR, la maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci hanno recuperato il capitale investito e un rendimento minimo, e la detenzione delle azioni o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 5/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La presunzione di natura finanziaria attribuita ai proventi percepiti dai manager o dai dipendenti è quindi indipendente dal legame con l’attività lavorativa svolta presso l’entità partecipata.

 

Questo approccio mira a incentivare una gestione più prudente e consapevole del capitale investito.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la casistica esaminata, relativa a un fondo di investimento alternativo immobiliare, rientra pienamente nel regime previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 50/2017.

 

Pertanto, i redditi derivanti dalle Quote Manager sono considerati redditi di natura finanziaria, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. 

 

Attività spettacolistiche in realtà aumentata: chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

 

Con la risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata.

Il caso riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione Istante riguardo alla disciplina fiscale applicabile alla vendita e prevendita dei biglietti per un evento innovativo che combina musica dal vivo e tecnologia di realtà aumentata. L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica, il tutto in un auditorium. La Fondazione chiede se tale evento possa essere considerato un “concerto strumentale” ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. n. 633/1972, per poter applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.

 

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, sottolinea la distinzione fondamentale tra “esecuzioni musicali” e “concerti vocali e strumentali”. Le prime sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, mentre le seconde beneficiano dell’aliquota ridotta.

La Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 definisce le attività spettacolistiche, includendo concerti vocali e strumentali, ma anche spettacoli teatrali e altre forme di intrattenimento.

È importante notare che il decreto legislativo n. 60/1999 ha introdotto una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, con implicazioni fiscali diverse.

La circolare n. 165/E/2000 chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Pertanto, per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

  • quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

  • quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

 

L’Agenzia, dunque, evidenza come i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, siano esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, siano assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

 

Nel caso specifico dell’evento proposto dalla Fondazione Istante, le Entrate concludono che non può essere considerato un “concerto strumentale” poiché manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo. Nonostante l’uso della tecnologia avanzata per assistere all’esibizione, l’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale. Di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

 

Concordato fallimentare con terzo assuntore: il trattamento ai fini dell’imposta di registro

 

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 febbraio 2025, n. 13/E).

L’Ordine istante ha richiesto chiarimenti in merito a tale tassazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E, evidenziando che le considerazioni espresse sono estensibili anche al concordato nella liquidazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, mantenendo inalterati i tratti essenziali dell’istituto.

 

L’Agenzia delle entrate analizza la problematica interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro in relazione alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Questa procedura si distingue per la duplice natura dell’intervento dell’assuntore, il quale si impegna a soddisfare i creditori concorsuali e, contestualmente, acquisisce le attività fallimentari. 

L’Agenzia, in particolare, evidenzia due effetti principali: l’effetto obbligatorio, che implica l’assunzione degli obblighi da parte del terzo assuntore, e l’effetto traslativo, che comporta il trasferimento del patrimonio fallimentare.

 

La circolare n. 27/E /2012 ha stabilito che l’imposta di registro deve essere applicata in base all’imposizione più onerosa tra quella relativa all’accollo dei debiti e quella sui beni trasferiti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione differente, affermando che l’imposta di registro deve essere calcolata in proporzione al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, escludendo l’accollo dei debiti dalla base imponibile. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge e non possono essere assimilati a un accordo negoziale. La Corte ha chiarito che gli obblighi di pagamento del terzo assuntore non possono essere considerati come il prezzo dei beni ceduti, poiché l’assunzione dei debiti è un effetto legale naturale del concordato, sottoposto al controllo degli organi fallimentari. Pertanto, secondo la Cassazione, l’imposta di registro deve essere applicata solo sui beni e diritti trasferiti, in conformità con l’articolo 21, comma 3, del T.U.R., che esclude gli accolli di debiti dall’imposizione. 

Alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E/2012.

 

In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del T.U.R., e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.

Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ”concordato fallimentare”.

 

I nuovi criteri per calcolare l’ISEE nel 2025

 

Sono state apportate modifiche al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 14 gennaio 2025, n. 13)

Tra le principali modifiche, viene introdotta la definizione di “DSU precompilata“. Inoltre, sono apportate modifiche significative agli articoli riguardanti il calcolo dell’ISEE, con l’introduzione di nuove disposizioni che escludono dal reddito complessivo i trattamenti percepiti per disabilità e stabiliscono modalità specifiche per la detrazione dei canoni di locazione. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità nel calcolo dell’ISEE, specialmente per le famiglie in affitto.

 

All’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, il comma 4 viene sostituito dal seguente: “4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2”.

 

Le modifiche agli articoli 5 e 6 evidenziano un cambiamento nella considerazione dei redditi e del patrimonio mobiliare, con l’introduzione di un nuovo comma che esclude specifici titoli di Stato e libretti di risparmio dal calcolo del patrimonio mobiliare fino a un limite di 50.000 euro. Questo aspetto è cruciale per evitare che famiglie con risparmi modesti siano penalizzate nell’accesso alle prestazioni sociali.

 

L’articolo 9 del nuovo D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, introduce la possibilità di calcolare un “ISEE corrente“, che consente di riflettere variazioni significative nella situazione economica delle famiglie in tempi più ravvicinati rispetto alla DSU ordinaria.

L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  • una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:

1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

  • una variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4;

  • l’interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f).

Inoltre, il documento stabilisce che l’ISEE corrente avrà validità di 6 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso l’ISEE corrente dovrà essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, potrà essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. L’ISEE corrente, calcolato con tali modalità, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.

 

Le modifiche, poi, apportate dal nuovo D.P.C.M. all’articolo 10 del D.P.C.M. n. 159/2013 riguardano le modalità di presentazione della DSU, enfatizzando l’importanza della modalità precompilata, che dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE.

 

Vengono introdotte anche modifiche relative all’accesso delle donne a prestazioni sociali agevolate, con un innalzamento della soglia ISEE per beneficiare di tali misure. In particolare, all’articolo 13 al comma 3, le parole: “dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” sono così sostituite: “dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro”.

 

Infine, per i nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

 

Noleggio di impianti sportivi da parte di SSD nei confronti di ASD: trattamento IVA

 

Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).

Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L’oggetto sociale comprende l’esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l’organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un’altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell’impianto, mentre l’altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L’impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.

Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.

In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell’impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

 

L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l’esclusione dall’IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l’applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell’articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall’IVA fino alla scadenza stabilita. L’Agenzia delle entrate sottolinea che l’articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

 

L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell’associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all’interno della stessa organizzazione locale o nazionale.

 

La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull’appartenenza a un’unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l’affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l’attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell’ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l’oggetto sociale relativo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come “strumentali” non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l’effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.