CCNL Federcasa: prevista a gennaio la prima rata dell’ Una Tantum

 

Erogata la prima quota pari a 1/4 dell’importo complessivo con la busta paga di gennaio

Con il verbale di accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cisl, Uil-Fpl e Fesica Confsal hanno previsto, per l’anno 2022, a ciascun lavoratore in servizio una indennità Una Tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.
Per l’anno 2023 è riconosciuta in misura pari al 3% e per periodo 1° gennaio 2024 – 30 novembre 2024 è riconosciuta in misura pari al 7%, dedotta l’indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.
La prima rata, pari a 1/4 dell’importo complessivo viene erogata con la busta paga di gennaio.
Gli importi a titolo di Una Tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e vengono corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all’orario di lavoro part time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione.

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Milleproroghe: le novità

 

Il D.L. n. 202/2024 prolunga fino alla fine del 2025 la possibilità di utilizzo della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nei contratti a tempo determinato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 gennaio 2025).

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 2024/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso e presenta alcune novità in materia di lavoro. Innanzitutto, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, sul versante del lavoro pubblico, il provvedimento limita a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
Viene poi prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS;
Infine, viene assegnata al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniLEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.

 

 

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: determinato l’EVR per i dipendenti del settore

 



La seconda tranche dell’elemento variabile della retribuzione viene erogata unitamente alle retribuzioni di gennaio 2025


Le Organizzazioni datoriali edili artigiane di Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno siglato, il 12 dicembre 2024, il verbale di accordo per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani che operano nel settore dell’edilizia e affini. Le Parti dichiarano di aver raggiunto gli obiettivi a livello territoriale per il riconoscimento dell’EVR e viene determinato, nella misura del 3,45% dei minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2023, e suddiviso per livello di inquadramento contrattuale. L’elemento variabile della retribuzione viene erogato in due tranche, la prima erogata unitamente alle retribuzioni spettanti per dicembre 2024, la seconda unitamente alle retribuzioni spettanti per gennaio 2025. A beneficiare dell’emolumento sono i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2024, proporzionando l’importo spettante ai mesi di servizio prestati nell’anno 2023. Per gli apprendisti viene riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione ed è riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Gli importi dell’EVR sono indicati nella tabella riportata di seguito.


































Livello EVR annuo intero EVR annuo ridotto
7 825,29 412,65
6 735,71 367,86
5 613,15 306,58
4 571,73 285,86
3 531,46 265,73
2 477,61 238,81
1 408,74 204,37

 

Esonero contributivo per parità di genere: avviata la campagna di acquisizione delle domande

 

I datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste fino al 30 aprile 2025 (INPS, messaggio 30 dicembre 2024, n. 4479).

L’INPS ha comunicato di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la cosiddetta “Certificazione della parità di genere” (articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, l’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione in questione.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine citato del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN“, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione. 

In materia di elaborazione delle istanze, va evidenziato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle richieste, ovvero il prossimo 30 aprile.

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, l’INPS chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

 

CIPL Edilizia Industria Pesaro: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

 

 Le imprese edili riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura del 4% 

Il 19 dicembre 2024 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno verificato i parametri utili per il calcolo dell’EVR che le imprese saranno tenute ad applicare per il calcolo del suddetto elemento retributivo relativo all’anno 2025. Il CCNL di settore prevede che l’EVR venga annualmente calcolato sulla base della comparazione di quattro parametri, costituiti da:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pesaro;
– massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro. 
La Cassa Edile Pesaro ha messo a disposizione delle Parti i dati relativi all’anno di bilancio 1° ottobre 2023/30 settembre 2024, consentendo quindi di operare la comparazione prevista nell’Accordo integrativo del 9 novembre 2023 tra la media del triennio 2024/2023/2022 e quella del triennio 2023/2022/2021.
Sulla base di quanto sopra le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo. Le imprese edili riconosceranno quindi ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura della percentuale del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL. In applicazione del contratto ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alle ore denunciate in Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nel caso in cui uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente.