Accesso alla Cigo per effetto della crisi Ucraina

 


Nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività dovute agli effetti della crisi internazionale russo-ucraina è possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto 31 marzo 2022, n. 67).

In considerazione della situazione internazionale determinata dalla crisi Russo-Ucraina e alle ricadute economiche sui mercati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha modificato la disciplina delle fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.
Con riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”, il Ministero ha previsto che per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.
Inoltre, con riferimento all’ipotesi caso di “mancanza di materie prime o componenti”, ha previsto che la fattispecie si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

 

Accordo Trento “Area Legno Lapidei”: Premio di Risultato

 



Firmato il 16/2/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del Trentino, il verbale di accordo per l’attuazione  del “PdR” per l’anno 2022 ai sensi del CCPL 13/6/2012 “Area Legno Lapidei”.


Le parti, visto l’indicatore relativo alla Redditività di cui all’Accordo provinciale “Area Legno Lapidei” del 13/6/2012, che registra nel triennio mobile di cui al P.d.R. per gli anni 2018, 2019, 2020 un indice pari ai 16,29%, concordano che a far data dal 1° marzo 2022 il valore dei Premio di Risultato per i lavoratori dipendenti le aziende artigiane è determinato nelle misure di cui alla Tabella sotto riportata:


AREA LEGNO LAPIDEO
































Livello

Livello

FASCIA 16% -16,50%

LEGNO

LAPIDEO

Valore mensile in Euro

AS-A 1 70,00
B 2 60,00
CS 3 58,00
C 4 55,00
D 5 52,00
E 6 49,00
F 7 46,00


I valori economici di cui al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° marzo 2022.

 

CCNL PMI Tessile/Chimico con le Associazioni Artigiane: una tantum ad aprile

 

Con la busta paga di aprile va erogato un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti) con le Associazioni Artigiane

L’accordo sottoscritto lo scorso febbraio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17/2/2022,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” verrà erogato in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

 

Assegno agli operatori in servizio civile universale: cumulabilità con NASpI e DIS-COLL

 


Con riferimento alla nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’Inps chiarisce che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del D.lgs. n. 40/2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione (quanto alla sola NASpI).
Con specifico riferimento alla DIS-COLL, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale (Messaggio Inp 28 aprile 2022, n. 1800).


 

Riders: configurabilità del rapporto di lavoro subordinato

 


Non esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro l’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione che rende libero il rider di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti (Tribunale di Milano, Sentenza 20 aprile 2022, n. 1018).


Il Tribunale locale ha accolto il ricorso proposto da un rider, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro full time intercorso tra questi e la società che gestiva la piattaforma per conto della quale lo stesso operava.
Sulla base delle risultanze processuali il Tribunale, in particolare, è giunto a ritenere che l’attività lavorativa svolta dal predetto presentasse i connotati propri della subordinazione in quanto il lavoratore, in qualità di rider, lavorava all’interno e per le finalità di un’organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non poteva esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d’impresa; all’epoca dei fatti di causa, la prestazione risultava completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi.
Dfatti l’accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione; il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo nel Iogin nella sessione prenotata e/o se non si rendeva disponibile negli orari e nei giorni che la società considerava “più rilevanti per il consumo di cibo a domicilio”e, per essere selezionato dall’algoritmo e ricevere la proposta, doveva trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce; la piattaforma indicava al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo e la società, attraverso il sistema di geolocalizzazione, controllava la posizione del rider durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Sulla scorta di tali evidenze il Tribunale ha, in particolare, giudicato irrilevanti le deduzioni della società convenuta secondo cui la natura di rapporto di lavoro subordinato sarebbe stata esclusa nel caso in questione dall’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione, essendo il rider sempre libero di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti.
Al riguardo, invero, il Giudicante ha evidenziato che la facoltà di rifiutare la singola prestazione non determina affatto un’ incompatibilità rispetto alla subordinazione, perché, da un lato, il lavoro subordinato può afferire ad una singola prestazione, dall’altro, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, non assume significato determinante la circostanza che il collaboratore sia libero o meno di accettare se svolgere la prestazione, trattandosi di elemento che incide sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata, ma non sulla natura dello stesso.


Inoltre, con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ha evidenziato che l’effettiva libertà del rider fosse senz’altro limitata dalla decurtazione del punteggio prevista che non solo si configurava come espressione di un potere disciplinare ma si poneva anche come manifestazione di un più generale potere direttivo.
Al pari, le modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (in base all’algoritmo) previste nella fattispecie, costringendo il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione dell’app, e ad essere fisicamente vicino ai locali di ritiro, incidono, senz’altro, anche sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro, imponendosi in tal modo al rider di essere già disponibile ad effettuare la consegna.
Nondimeno, tali modalità precludono al rider di trovarsi in altro luogo per la ricezione dell’offerta nonché di ricevere offerte relative a locali più distanti, condizionando la sua scelta delle prestazioni da eseguire.
A ciò si aggiuge che al rider non è concessa la facoltà di cumulare al meglio i prodotti da consegnare per migliorare l’efficienza della propria attività, questi, infatti, è obbligato a consegnare un pacco per volta sulla base delle disposizioni della società, che decide se affidare a lui una consegna e quante consegne affidargli nel corso del turno.
Pertanto il lavoratore non dispone di un concreto spazio di libertà decisionale nemmeno per quanto riguarda il quantum della prestazione e la sua libertà di scelta risulta ulteriormente ridotta alla luce del fatto che le proposte vengono assegnate dalla piattaforma, tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e agli interessi del lavoratore.