Inps, controllo green-pass per gli over 50

 


15 febb 2022 Dal 15 febbraio, l’Inps fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50 è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).


Al servizio è possibile accedere sito dell’Inps: mediante la funzione di ricerca, digitando “GreenPass50+”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: “Prestazioni e servizi” >”Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Il servizio è riservato ai soggetti datoriali (pubblici e privati) o ai loro intermediari, previa autenticazione secondo le modalità in essere previste dall’Istituto (SPID/CIE/CNS/PIN).
L’accreditamento degli Enti pubblici può essere effettuato dai soggetti che per il proprio Ente possiedono il profilo “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”, con abilitazione “Denunce contributive: Compilazione manuale DMA – UNIEMENS Lista PosPa” oppure “Denunce contributive: Visualizzazione DMA – UNIEMENS Lista PosPa”. I “Verificatori” possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino” per effettuare la verifica.
L’Istituto individua i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende/Enti, tramite i flussi: Uniemens, con riferimento alla posizione contributiva (c.d. matricola azienda), per i dipendenti privati, PosAGRI, con riferimento al CIDA, per la gestione agricola, ListaPosPA, con riferimento all’Ente di appartenenza o alla sede di servizio, per i dipendenti pubblici, presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.


In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed, esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green-pass; mentre la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale va effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.


 

Imprese che occupano oltre 50 dipendenti: rapporto biennale sulla situazione del personale

 

 


Pubblicato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti


 


Ai fini dell’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro), già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile dall’11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Tali aziende, infatti, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.
Pertanto, dall’11 febbraio 2022, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.
Successivamente all’emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.


 

Imprese armatoriali: attuazione degli sgravi contributivi

 


Con il decreto 29 dicembre 2021, n. 536 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni relative alla decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristichedi cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020, di 84 milioni di euro per l’anno 2021 e 7 milioni per l’anno 2022.

Nello specifico, il suddetto decreto dispone le modalità attuative per l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette.
A seguito della crisi pandemica da Covid-19 le imprese armatoriali possono beneficiare di agevolazioni contributive.
Entro il 22 febbraio 2022 le imprese che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, possono presentare domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’esonero contributivo riguarda il personale avente i requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri (articolo 119 del codice della navigazione).


 

Cassa Edile Vercelli: tabella contributiva dall’1/1/2022

 



La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia pubblica le nuove contribuzioni per le imprese iscritte a Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia in vigore dal 1° gennaio 2022


Tabelle contributive, in vigore dal mese di GENNAIO 2022









































































Contributi

Carico ditta

Carico dipendente

Totale da versare

FNAPE ordinaria Contributo Minimo € 51,00/mese/lavoratore 3,91% 0,00% 3,91%
Cassa Edile 1,88% 0,37% 2,25%
Ente Unico 0,90% 0,00% 0,90%
Servizio sindacale locale 0,45% 0,89% 1,34%
Servizio sindacale nazionale 0,22% 0,22% 0,44%
Fondo Prepensionamenti(ex Lavori Usuranti) 0,20% 0,00% 0,20%
Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50%
Totale 8,06% 1,48% 9,54%
       
Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,00% 0,10%
Fondo sanitario (su minimo 120 ore) 0,60% 0,00% 0,60%
       
Gestione RLST 0,42% 0,00% 0,42%
Fondo sanitario IMPIEGATI 0,26%   0,26%


Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:
PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) X ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali)

 

Fondo Fasi: posticipato il termine di recesso dei dirigenti

 

Approvata la proroga dei termini di recesso da parte dei dirigenti previsto per il 31 ottobre al 28 febbraio

Il Comitato di Amministrazione del Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha stabilito di dare la possibilità ai dirigenti di poter recedere fino al 28 febbraio 2023 (il termine iniziale era il31 ottobre 2022).
Le modalità sono rimaste invariate, ovvero il recesso dall’iscrizione al Fondo deve essere comunicato con raccomandata da spedire al Fondo stesso, con copia da inviare per conoscenza, ove si tratti di dirigente in servizio, all’azienda di appartenenza. In considerazione del carattere di mutualità, il recesso non dà in alcun caso diritto a rimborsi dei contributi a qualunque titolo versati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, in presenza di periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, l’iscrizione cessa con la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.
Il Consiglio di Amministrazione può cancellare l’iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto, rifiutando altresì una successiva richiesta di iscrizione.