Sottoscritto il rinnovo contrattuale per l’edilizia industria e cooperative

 

Sottoscritto, il 3/3/2022, tra l’ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, il rinnovo del  CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino ai 30 giugno 2024.
Per la parte economica è stato raggiunta un’ipotesi d’accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 Giugno 2024
Punti cardine del nuovo contratto sono qualità, formazione e sicurezza, grazie anche al contributo concreto del sistema bilaterale che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese.
Grande attenzione, inoltre, è rivolta a favorire l’ingresso dei giovani nel settore per i quali sono previsti premi e incentivi.
Associazioni datoriali e sindacali hanno condiviso inoltre la necessità di portare avanti un impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del Pnrr e per affrontare in modo unanime urgenze quali l’aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese.


 

INL – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: nuove Faq

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 01 marzo 2022, n. 393, fornisce nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

– Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della normativa (L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Ciò in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalle disposizioni di cui sopra, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.


– Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.


– Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali.


– In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).


– Una S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non può ritenersi equiparabile ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni.


– Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.


– Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti non sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto essendo svolte all’estero sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.


– Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.


– Non è previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero.
Questo perché si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione di cui sopra.


– La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.

 

Indennità di malattia lavoratori TPL: attivata la procedura per il rimborso

 


2 mar 2022 Il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni per la trasmissione dei dati necessari a consentire alle aziende del settore del trasporto pubblico locale l’accesso alle risorse destinate a coprire i maggiori oneri anticipati per l’integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2021. (Comunicato del 28 febbraio 2022)


In particolare, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno inoltrare a mezzo PEC al suddetto Ministero:
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato nonché la Tabella Oneri pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
La documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile; ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta per esteso e leggibile;
ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. sopra citato, corredate da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso in cui non si disponga della firma digitale, l’allegato relativo alla Tabella Oneri va compilato elettronicamente, stampato e firmato. In esso dovrà essere inserito il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nell’anno di riferimento e l’importo dell’onere complessivo dovrà corrispondere all’importo riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 31 marzo 2022, a pena di decadenza.
Le aziende escluse, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’Amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti.

 

CONFESERCENTI VENETO: accordo per l’accesso agli ammortizzatori sociali

 

Sottoscritto il 9/2/2022, tra CONFESERCENTI Veneto e le Organizzazioni Sindacali regionali dei Lavoratori del Commercio, del Terziario e del Turismo, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS,l’accordo regionale sulle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali.

A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali 2022, le Parti – Confesercenti Veneto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil del Veneto – hanno sottoscritto il 9 febbraio 2022, l’accordo per la regolamentazione delle procedure di accesso.
Premesso che:


– a seguito dell’emergenza epidemiologica ed economica legata al Covid-19, nel 2020 le parti sociali hanno siglato un accordo per le procedure semplificate per l’accesso agli ammortizzatori sociali e hanno attivato, per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG, un portale per la gestione delle procedure di informazione e consultazione sindacale che permette una gestione semplificata dell’informativa da inviare alle OOSS provinciali da parte delle aziende e dei loro Consulenti del Lavoro e la validazione, anche a distanza, dei relativi accordi;


– la riforma degli ammortizzatori sociali allarga il campo di applicazione anche alle aziende con un numero medio di dipendenti negli ultimi 6 mesi pari o inferiore a 5;


– le parti riconoscono l’utilità e l’efficacia dello strumento adottato per il tramite di Ente Bilaterale Veneto FVG e confermano la necessità di adottare un sistema di procedure di informazione e consultazione sindacale semplificato e automatizzato come quello sperimentato, anche per la gestione ordinaria degli ammortizzatori sociali;


tutto ciò premesso, le Parti territoriali hanno convenuto quanto segue:


1. fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, l’azienda che intenda attivare, per la gestione delle sospensioni/riduzioni di attività gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche attraverso l’Associazione Datoriale a cui aderisce o conferisce mandato, invierà alle parti sociali, tramite l’Ente Bilaterale Veneto FVG la richiesta di attivazione delle previste procedure di informazione e consultazione sindacale, che permetta la verifica da parte delle OO.SS. circa le esigenze aziendali di attivazione dell’ammortizzatore sociale richiesto;


2. il presente accordo trova applicazione per le aziende che applicano integralmente il CCNL della specifica loro categoria all’interno dei settori Terziario e Turismo, nonché i relativi accordi territoriali integrativi, e siano aderenti all’Ente Bilaterale Veneto FVG;


3. i componenti provinciali delle OO.SS. preposti all’esame congiunto tramite tale procedura sono attualmente quelli indicati all’Allegato A dell’accordo in esame;


4. in conformità con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 18/2022, il presente accordo ha validità per gli ammortizzatori sociali erogati a partire dall’1/1/2022 ed è subordinato ad eventuali successivi provvedimenti governativi.

 

UNEBA: Accordo regionale Lombardia

 


 


Firmato il 24/2/2022, tra UNEBA Lombardia e FISASCAT-CISL, CISL-FP, CGIL-FP, UILTUCS, UIL-FP, l’accordo regionale su: tempi di vestizione, E.G.R. e anticipazione su futuri aumenti contrattuali

Tempi di vestizione
In relazione a quanto previsto dall’art. 28 del CCNL che rinvia alla contrattazione di secondo livello la quantificazione dei tempi di vestizione, le parti convengono quanto segue:


– sono 15 i minuti a turno di lavoro, quale riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, con riferimento alle divise ed agli indumenti di servizio che il lavoratore è tenuto ad indossare/svestire all’interno dei locali dell’ente per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il tempo di vestizione/svestizione dovrà contemperare il mantenimento dei livelli assistenziali, salvaguardare i carichi di lavoro e consentire il regolare passaggio delle consegne;
– sono fatti salvi gli accordi aziendali comunque già raggiunti sull’argomento alla data di sottoscrizione dell’accordo (24/2/2022);
– il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla data di sottoscrizione.


Elemento di Garanzia art. 43 CCNL Uneba 2017-2019
Le parti, nella loro piena autonomia negoziale, in relazione alle previsioni dell’art. 43 del CCNL UNEBA, statuiscono la seguente regolamentazione che assorbe e sostituisce quanto ivi previsto con specifico riguardo all’elemento di garanzia ed alle quote A e B.
In particolare viene riconosciuta a titolo di welfare contrattuale a favore di lavoratrici e lavoratori una somma pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) annui, da proporzionarsi in caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Tale misura sarà attuata dagli enti datori di lavoro attraverso la consegna di buoni telematici e/o cartacei rappresentativi di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 che saranno consegnati alle lavoratrici/lavoratori entro il 10 Aprile;
Entro la mensilità del mese di Novembre, alle lavoratrici e lavoratori sarà erogato annualmente un importo lordo pari ad euro 170,00 suddivisibili eventualmente in massimo due quote, fermo restando il proporzionamento in caso di orario di lavoro a tempo parziale e/o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi in caso di assunzione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese Intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente intesa, nella sua globalità, integra l’attuazione di quanto rappresentato dall’art. 43 del CCNL UNEBA, con particolare riferimento all’elemento di garanzia, ivi comprese le quote A e B. Resta inteso che il presente punto 2., come previsto dal CCNL, decadrà automaticamente a far data dalla sottoscrizione del prossimo rinnovo contrattuale.


Acconto CIRL 2022
Le parti sono impegnate a proseguire le trattative finalizzate al rinnovo dei contratto integrativo regionale e, al riguardo, a riprova delle loro intenzioni, convengono che, con la busta paga di Giugno 2022, alle lavoratrici e ai lavoratori sarà erogato un importo a titolo di acconto, pari ad euro 30,00 lordi, da proporzionarsi In caso di orario di lavoro a tempo parziale o tempo determinato, in ogni caso, pro quota a dodicesimi In caso di assunzione/cessazione inframensili e/o infra-annuali (in tal caso, saranno considerate mese intero le frazioni pari ad almeno quindici giorni di calendario).
Nella determinazione di tale ammontare, si è già tenuto conto dell’incidenza su tutti gli istituti differiti.
Le parti medesime convengono che di tale somma si terrà conto, quale anticipo, nel rinnovo del contratto regionale.