CCNL Sanità: le OO.SS. non accettano le modifiche al testo del rinnovo

 

Prosegue la trattativa con l’Aran, nonostante le posizioni discordanti. Previsto il prossimo incontro  per il 25 giugno

Con un comunicato stampa, la Fp-Cgil ha reso nota la prosecuzione della trattativa con l’Aran per il rinnovo del CCNL 2022-2024 per il comparto della sanità pubblica. In seguito alle proposte di modifica inviate dall’Agenzia alle OO.SS. riguardante orario di lavoro, pronta disponibilità, prestazioni aggiuntive e attività di supporto, la valutazione della Fp-Cgil è stata negativa.
Nella fattispecie quello che i sindacati contestano è la natura errata delle modifiche che tendono, secondo quanto affermano, ad aumentare la disponibilità di ore lavorabili, oltre ad un aumento dei carichi di lavoro. Le Parti hanno chiarito che l’intervento deve essere fatto al fine di scongiurare il debito orario delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, fattore che si determina sia con la turnistica che con le assenze. Bisognerebbe puntare, invece, al diritto ad una migliore gestione delle ferie, senza ricorrere all’abbattimento indotto o forzoso da parte delle organizzazioni sindacali. In cima alla lista resta sempre la disponibilità delle risorse finanziarie che andrebbe incrementata. 
Al termine dell’incontro è stato stabilito un nuovo meeting per il 25 giugno. 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: ufficializzato il valore IPCA-NEI al 6,9%

 

Per i lavoratori dell’industria metalmeccanica previsti 137,52 euro di aumento per il livello C3

Con comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, 7 giugno 2024, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno reso nota l’ufficializzazione da parte dell’ISTAT del valore percentuale dell’indice IPCA-NEI (Ipca al netto degli energetici importati) consuntivato per il 2023 pari al 6,9%
L’importo dell’adeguamento IPCA risulta superiore agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, pertanto in base a quanto previsto dal CCNL del 5 febbraio 2021, sottoscritto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, e Federmeccanica-Assistal, si procederà con un aumento dei minimi tabellari del 6,9%. 
Pertanto, con decorrenza 1° giugno 2024 l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto sarà pari a 137,52 euro per il livello C3 (ex 5° livello). Nei prossimi giorni le Parti Sociali si incontreranno per definire gli aumenti per singoli livelli, in cui saranno sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di trasferta e reperibilità con il valore aggiornato.
Sulla base della percentuale di cui sopra, saranno inoltre definite le rivalutazioni dei minimi e dei valori di trasferta e reperibilità per i contratti della piccola e media impresa, per le cooperative metalmeccaniche e per l’industria orafa-argentiera. 

 

CIPL Edilizia Industria Padova-Treviso: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

 




Gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione vengono erogati con la retribuzione di agosto


Il 16 maggio scorso presso l’Ance Treviso si sono riunite le delegazioni di Ance Padova, Rovigo e Treviso, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil Veneto e Filca-Cisl Padova e Rovigo, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Veneto di Treviso e Belluno, Filca-Cisl di Belluno e Treviso e Fillea-Cgil provinciale sinistra Piave destra, Piave di Treviso per sottoscrivere l’accordo per la determinazione dell’EVR. L’Elemento variabile della retribuzione per il 2023 è determinato per gli impiegati e gli operai nella misura oraria del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173. In seguito alla verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali, secondo quanto previsto dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021, le aziende corrispondono gli importi dell’EVR nella misura oraria del 4%; mentre, se le variazioni dei suddetti indicatori risultano entrambi pari o positivi nella misura del 2,6% dei minimi mensili di paga al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 e se la variazione pari o positiva interessa solo uno degli indicatori aziendali e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate. Le aziende non corrispondono l’EVR se le variazioni dei due indicatori aziendali risultano entrambe negative.
Per quel che concerne gli apprendisti operai ed impiegati, il valore orario dell’EVR è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza.
Gli importi dell’emolumento vengono corrisposti a consuntivo per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell’anno di competenza 2023 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2024, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile a luglio 2024, con le competenze de mese di cessazione del rapporto di lavoro.
























































Operai e impiegati Minimo mensile Importi orari – EVR territoriale EVR aziendale – 2 indicatori 4% EVR aziendale 1 indicatore 2,60%
7Q 1.790,71 0,41 0,41 0,27
7 1.790,71 0,41 0,41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,21 0,13

 

Assegno di inclusione, la sospensione per mancata presentazione

 

I nuclei familiari beneficiari dell’ADI hanno l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del Patto di attivazione digitale (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2132).

Con il messaggio in commento, l’INPS rammenta che per le domande di Assegno di inclusione (ADI) presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, il termine per il primo appuntamento presso i servizi sociali ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte).

Pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Quindi a partire dalla mensilità di giugno 2024 verranno applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.

Peraltro, nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari nell’area loro riservata, è consultabile il contatore dei 120 giorni.

A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.

Comunque, resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del D.L. n. 48/2023.

Infine, il messaggio in argomento include le indicazioni sugli obblighi di presentazione dei beneficiari attivabili (e non) al lavoro. 

 

Bonus psicologo: avvio istruttoria domande per elaborazione delle graduatorie

 

L’INPS avverte che, al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie, i richiedenti il cosiddetto Bonus psicologo in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l’improcedibilità della domanda (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2133).

L’invio delle domande per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), è terminato lo scorso 31 maggio, potendo dunque avere inizio la fase istruttoria finalizzata alla formazione delle graduatorie.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa che, in caso di ISEE che presenti omissioni e/o difformità, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la regolarizzazione avvalendosi delle 3 modalità alternative previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero:

 

1) presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2) presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3) rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L’INPS provvederà a fornire agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

 

Tappa successiva sarà l’elaborazione delle graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Successivamente, saranno pubblicate le suddette graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e, contestualmente, l’INPS comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale istituzionale o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Inoltre, sempre a decorrere da tale pubblicazione, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento allo stesso dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.